383 del 15.01.2016

Legge di Stabilità 2016. Proroga delle detrazioni fiscali.
Prorogati fino al 31.12.2016 le detrazioni fiscali 50% – 65% e il bonus mobili. Acquisto di mobili (nuova detrazione per “giovani coppie”).
Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (Suppl. ordinario n. 70) la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)“.
Sintetizziamo di seguito alcune delle misure contenute nel provvedimento, entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, di maggiore interesse per le aziende associate.
Detrazione fiscale 50% (interventi di recupero edilizio):
l’agevolazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2016. Il limite di spesa resta pari a 96.000 euro con detrazione massima di 48.000 euro. La proroga evita quindi l’abbassamento strutturale della detrazione del 36%, che sarebbe scattato dal 2016.
Tra le novità si segnala la possibilità di detrarre il 50% dell’IVA pagata dal 1°gennaio 2016 per l’acquisto dall’impresa costruttrice fatto entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B.
Bonus mobili (interventi di recupero edilizio):
confermata fino al 31.12.2016 la detrazione 50% relativa all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Invariate le modalità di fruizione, con importo massimo di spesa pari a € 10.000.
Acquisto di mobili (nuova detrazione per “giovani coppie”):
la legge di stabilità introduce solo per il 2016 una nuova detrazione IRPEF del 50% per le “giovani coppie” (nucleo familiare costituto da coniugi o da conviventi more uxorio – cioè di fatto secondo il costume matrimoniale – che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni): nel caso di acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dell’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili (esclusi gli elettrodomestici) ad arredo della medesima unità abitativa. La norma non indica però la data entro la quale la giovane coppia deve effettuare l’acquisto dell’unità immobiliare, ma si ritiene che il rogito debba avvenire prima del pagamento dell’acquisto dei mobili (anche prima del 2016). Inoltre non è stato indicato un termine entro il quale “adibire” l’unità immobiliare ad abitazione principale.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Detrazione fiscale 65% (riqualificazione energetica):
anche questa detrazione sarà applicabile fino al 31 dicembre 2016 e spetterà, come per l’anno precedente, anche per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Rimangono invariati il limite di spesa e la detrazione massima previsti per ciascun intervento.
E’ stata inoltre prorogata al 31.12.2016 anche la detrazione fiscale 65% (limite massimo di spesa pari a € 96.000 euro) per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni principali e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
Tra le novità segnaliamo che l’ecobonus è stata estesa anche agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi per le case popolari e ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e che è stata introdotta la possibilità per i condomini incapienti di cedere il loro bonus all’impresa che ha eseguito i lavori di risparmio energetico sulle parti comuni, in modo da abbassare la loro quota parte e non perdere il beneficio fiscale.

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