393 del 15.06.2016

Legge di Stabilità 2016. Bonus Alberghi
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in ordine a norme di interesse fiscale, contenute nella legge di stabilità 2016.
Ricordiamo che, con la Circolare n. 20/E del 18 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti (vedi ANGAISA Informa n. 392) in ordine a norme di interesse fiscale, contenute nella legge di stabilità 2016, che non sono state oggetto di altri più specifici documenti di prassi. In particolare si precisa che l’amministrazione finanziaria ha anche fornito chiarimenti relativi anche al c.d “Bonus alberghi”, disciplinato dall’art. 10 del D.l. 31 maggio 2014 n. 83, poi convertito dalla legge n. 106 dello stesso anno; a tal proposito vi rimandiamo alle nostre precedenti comunicazioni, inviate via mail a tutte le aziende associate in data 31 Luglio 2014 e 24 giugno 2015. La disciplina dettata dal comma 320 della Legge di Stabilità amplia il campo di applicazione del credito di imposta previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi. In particolare, è riconosciuto, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese, indicate dalla norma, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo di 200.000 euro. Le spese ammissibili al credito di imposta in questione sono quelle relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica e di acquisto di mobili e componenti di arredo. Viene ricordato che, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT) del 7 maggio 2015, sono state adottate le disposizioni attuative della misura in commento. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Relativamente ai limiti di utilizzo viene precisato che, in assenza di una contraria previsione da parte della norma, il credito soggiace agli ordinari limiti di fruizione. Il credito di imposta viene riconosciuto anche nel caso in cui dagli interventi di ristrutturazione consegua un aumento della cubatura, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa).

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